Referendum. Il FIU: “NO al rafforzamento centralista dello Stato coloniale”

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Referendum. Il FIU: “NO al rafforzamento centralista dello Stato coloniale”

 

Il prossimo 4 dicembre i sardi e gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi in merito al referendum confermativo riguardo la riforma costituzionale attuata dal Governo Renzi (ddl Boschi, 12/04/2016, in G.U dal 15/04/2016). Dato il procedimento rinforzato previsto per le leggi di riforma costituzionale e alla luce dell’approvazione avvenuta senza maggioranza qualificata (2/3), si rende necessario – ed è in tal senso cruciale – il voto popolare tramite referendum confermativo. Il Sì, confermerebbe quanto attualmente previsto dai 41 articoli della riforma costituzionale, intervento per definizione ad ampio spettro che non riguarda unicamente formazione e poteri del Senato, argomento largamente più discusso; il ddl Boschi incide complessivamente su almeno una decina di elementi cardine dell’architettura istituzionale dello Stato. Il No respingerebbe la riforma.

Innanzitutto, come indipendentisti riteniamo necessario che i sardi si esprimano in questo referendum confermativo il quale, purtroppo, riguarda la Nazione sarda in quanto attualmente inserita nella statualità italiana. In questo quadro costantemente e su innumerevoli fronti agiamo; contro questa integrità, contro l’integrazione del sottosviluppo procede la nostra lotta di liberazione nazionale. Non è presente, dunque, un’idea di partecipazione al voto referendario che incensi l’autonomia, la specialità e né, tanto meno, idolatri la “bellissima” Costituzione italiana nella quale gli interessi nazionali sardi non sono contemplati. Questo primariamente in quanto in essa è contenuto il monolitico e – come lo ha opportunamente definito lo storico Francesco Casula – liberticida art. 5 della Costituzione che sancisce l’indivisibilità della Repubblica e, parimenti, comprime illegittimamente il diritto all’esistenza, al riconoscimento e l’autodeterminazione nazionale, all’indipendenza della Nazione sarda; diritti questi sanciti, tra gli altri, negli articoli introduttivi della Carta dei Diritti dei Popoli (Carta d’Algeri).

Da un punto di vista politico emerge chiaramente la posizione del presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, il quale si è pronunciato in termini favoleggianti sulla riforma – “non posso immaginare uno Stato centrale che impone ai territori qualcosa che non vogliono. Non è mai successo in Italia e non penso che succederà” – e in seguito si è espresso su presunte garanzie assicurate dalla riforma all’autonomia e alla specialità statutaria della Sardegna. La questione riguarda lo Statuto speciale della RAS e l’idea propagandata dal fronte del Sì circa una “sicurezza” in Sardegna rispetto all’eventuale conferma della riforma. In primo luogo verrebbe da chiedersi, capovolgendo il discorso, se non sia un male che la Sardegna non venga pesantemente condizionata dalla riforma, dal momento che questa viene ritenuta – come affermato da Pigliaru – una riforma opportuna e meritevole. In secondo luogo, va chiarito che l’art. 39 del ddl Boschi riporta delle disposizioni transitorie che non “blindano” assolutamente la Sardegna. Queste, più complessamente, rimandano l’adeguamento statutario regionale ad un secondo passaggio, al quale precederà un’“intesa” tra Governo e Regioni a Statuto speciale sulla materia statutaria che i Consigli regionali dovranno modificare. Questo è un nodo fondamentale, dove il merito teorico-giuridico è irrilevante se non messo in relazione con un piano puramente politico. Il ruolo cruciale è giocato dalla politica e dalla capacità di ricontrattare – nel caso di un’eventuale vittoria del Sì – le condizioni e gli indirizzi in forza dei quali dovrà modificarsi lo Statuto Sardo. Al di là delle questioni tecniche della riforma, come si vedrà in seguito largamente discutibili, questo rappresenta il principale risvolto politico: affidare la ricontrattazione dello Statuto ad intese e trattative dove la rappresentanza della Sardegna è nelle mani di un soggetto che a più riprese nella sua storia ha parlato di cessioni di sovranità e competenze, in luogo di autonomia e indipendenza, di accentramento in organismi sovranazionali, di eserciti e fiscalità comuni, di Stati Uniti d’Europa e istituzioni ispirate a quelle statunitensi. Questo di per sé costituisce un grosso pericolo per il futuro assetto istituzionale della Sardegna, reso già particolarmente squilibrato nella rappresentatività in forza della Legge elettorale sarda approvata trasversalmente nel 2013 da tutta la classe dirigente italiana.

La riforma in senso federalista del 2001 nell’articolo 117 aveva suddiviso le competenze legislative di Stato e Regioni in tre aree. Materie di competenza esclusiva dello Stato, di competenza concorrente (lo Stato determina i princìpi fondamentali, fornisce il quadro legislativo mentre le Regioni legiferano nel rispetto di tali “paletti”) e quelle di competenza residuale delle Regioni. In quest’ultimo ambito lo Stato non ha la possibilità di individuare neanche i principi fondamentali e in questa categoria rientrava tutto ciò che non fosse espressamente di competenza esclusiva dello Stato o concorrente con le Regioni.

Spesso, erroneamente, si è intesa questa come una competenza legislativa “esclusiva” regionale; contrariamente, a livello costituzionale tale definizione era ed è formalmente scorretta. In uno Stato storicamente centralista come quello italiano (le Regioni vennero realmente istituite solo nel 1970-72), non è mai esistita una competenza esclusivamente regionalista e questo è indice del richiamato centralismo che caratterizza la cultura politica italiana e lo sviluppo delle relative istituzioni.

La riforma Boschi cancella la definizione di competenza concorrente, mentre lo Stato centrale avoca a sé molte più competenze di quanto non attribuite con il vecchio art. 117.

La nuova Riforma del Titolo V individua come competenze esclusive dello Stato:

• Il commercio con l’estero;

• L’ordinamento scolastico e l’istruzione universitaria;

• La programmazione strategica per la ricerca scientifica e tecnologica;

• Le norme generali in materia di salute;

• Le norme generali sul governo del territorio;

• La costruzione di porti, aeroporti, infrastrutture, grandi reti di trasporto e navigazione;

• La produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia;

• La valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l’organizzazione delle attività culturali;

Il superamento del bicameralismo perfetto – con la preminenza legislativa della Camera e un Senato ridotto a funzione di consultazione non vincolante – viene auspicata in Italia da diversi anni e da più parti politiche, per via delle presunte lungaggini tra Camera, Senato ed emendamenti che allungano l’iter legislativo facendo sì che alcune leggi – nell’immaginario collettivo – divengano già vecchie al momento della promulgazione. Una simile tendenza accentratrice e la relativa propaganda sull’efficientamento dello Stato, sono contenuti già nel Piano di Rinascita democratica di Licio Gelli nella parte relativa alle riforme istituzionali del futuro Stato immaginato dalla Loggia Propaganda 2.

In realtà la retorica sull’efficientamento non corrisponde al reale, dal momento che in Italia la decretazione di legge e l’abuso dell’istituto della fiducia non derivano da un assetto istituzionale eccessivamente decentrato ma, al contrario, da precise linee politiche e dalla cultura politica italiana. Difatti, in molti casi sono noti procedimenti e approvazioni di legge in tempi estremamente contenuti mentre, d’altra parte, si evidenziano tempi biblici su altre tematiche. Rileva quindi la volontà di governo anziché l’assetto centralista delle istituzioni medesime che, già ora, consentono in tempi anche molto rapidi il varo di un provvedimento.

Noi riteniamo che la questione sia ascrivibile ad una diversa volontà politica sottesa all’una o l’altra decisione, all’interesse specifico e alle forze che questo perseguono o ostacolano. Un dato significativo riguarda a tal proposito il tempo di approvazione riscontrato in alcuni casi ben precisi, alcuni piuttosto eloquenti. Le lacrime della Fornero portarono in dote solo 16 giorni necessari per l’approvazione della norma che generò i tristemente noti “esodati”, categoria inedita nel panorama politico ed economico italiano. I 25 giorni necessari, sempre durante il Governo Monti, a rifinanziare le “missioni all’estero” costituiscono un lasso di tempo di poco superiore ai 20 giorni impiegati per l’approvazione del Lodo Alfano, dichiarato poi incostituzionale l’anno seguente. Si è detto della volontà politica: al contrario, ci sono voluti oltre tre anni di lavori parlamentari affinché l’ordinamento italiano approvasse il riconoscimento del figlio naturale con l’equiparazione di tutti i figli, siano essi nati all’interno di un vincolo matrimoniale o meno.

Il Governo non è stato, quando ha voluto, particolarmente contrastato e indebolito dalle lungaggini del Parlamento che lo sosteneva, e questo è confermato anche sotto un profilo dell’efficacia della stessa azione di governo. Nella legislatura 2008-13, è andato in porto ben l’85% delle leggi su iniziativa del Governo.

Nonostante questo si continua a parlare ossessivamente di necessità di sveltire ed efficientare la macchina istituzionale, proseguendo sulla via della tendenza presidenzialista storicamente presente negli italiani e acuita culturalmente da vent’anni di egemonia berlusconiana che hanno definitivamente spianato la strada ad un aggiustamento costituzionale coerente con una sottostante concentrazione a livello strutturale. Il viatico del potenziamento degli Esecutivi e lo svuotamento dei Parlamenti rientra tra l’altro a pieno titolo nelle richiamate raccomandazioni del capitale finanziario europeo (memorandum JP Morgan) riguardo le “soluzioni” per uscire dalla crisi che dovrebbe implementare l’Eurozona e più ampiamente gli Stati membri UE.

La riduzione del numero dei senatori – per i quali è prevista l’immunità parlamentare nonostante non incaricati tramite elezione politica, aspetto non di poco conto – è in teoria propedeutica ad un contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, proposizione puramente propagandistica contenuta nello stesso quesito referendario. L’immunità dei membri, la nomina degli stessi da parte dei Consigli Regionali depotenziati nelle proprie prerogative legislative, ha l’unica funzione di concentrare il potere legislativo nella “Camera bassa” e non ridurre complessivamente il costo di funzionamento delle Camere o delle istituzioni nel loro complesso. La riduzione di indennità si scarica quota parte sui rispettivi consigli regionali che pagheranno i 100 senatori della “Camera alta”, il risparmio effettivo per le spese del Senato sarà nell’ordine dell’8%, ovvero meno di 50 milioni di euro su circa 540 milioni di euro di costi di funzionamento nel 2015. Le cosiddette “spese vive” per il Senato difatti rimangono, come il personale – altamente retribuito – i costi di struttura degli edifici e i servizi connessi. Il “miliardo di tagli” annunciati nel corso dell’ultimo anno e il mirabolante efficientamento delle esose istituzioni pachidermiche, si rivelano semplici grimaldelli dati in pasto all’opinione pubblica alla stregua di panacee.

L’elezione dei senatori attraverso il Consiglio regionale inoltre svuota, e non rafforza, come sostiene il fronte del Sì, il principio democratico secondo il quale il Senato deve essere emanazione degli spiriti e degli interessi delle autonomie locali. Questo tipo di elezione non farà altro che rafforzare il sistema dello scambio di voti. Oltretutto, la carica dei senatori a vita non scompare e il loro peso nel complesso dell’eventuale Senato riformato sarà molto più rilevante dell’attuale incidendo costantemente per il 5% dei componenti: anche questo maggior peso specifico veniva auspicato dalla “Rinascita Democratica” della P2.

Sparisce la competenza legislativa concorrente originaria della Riforma del Titolo V del 2001 e, inoltre, la riforma prevede l’introduzione di una “Clausola di supremazia”; tramite questa il Governo può intervenire su qualsiasi materia regionale senza limitazioni, ovvero spoglierà di ogni valore la legislazione regionale trasformandola in mera esternazione di facciata di un’autorità che sarà poco più che l’esecuzione diretta della volontà dettata dal potere centrale pro-tempore. Laddove questa volontà regionale non sarà allineata con i supremi interessi nazionali italiani questo livello di governo potrà essere legittimamente esautorato.

La riforma incide pesantemente su proposta di leggi di iniziativa popolare e referendum. L’aumento delle firme per le proposte di legge (da 50.000 a 150.000) e l’aumento della soglia per il referendum abrogativo (dalle attuali 500.000 firme si andrà a 800.000 con l’aggiunta di un controllo di ammissibilità in itinere per mano della Corte Costituzionale); già questi elementi renderanno oggettivamente più difficili da applicare gli istituti di democrazia diretta. O meglio, solo grandi potentati potranno indire e strutturare adeguate campagne referendarie e di proposte legislative, contribuendo queste due previsioni – quota parte – ad incrementare la possibilità di influenza sociale da parte di gruppi via via più ristretti e accentrando ulteriormente il potere politico e di governo nella società civile. Anche questo è un tassello imprescindibile del disegno neo-centralista: alcuni istituti permangono in un travestimento di decentramento e, qualcuno oserebbe anche, di federalismo, mentre in realtà si svuota l’istituto stesso di ogni potenzialità residua di trasformazione politica e sociale.

Abolizione CNEL. L’abolizione di un organo che contribuisce all’elaborazione della legislazione economica e svolge attività di consulenza alle camere è uno dei segni più tangibili di come il Governo italiano intenda essere sempre meno condizionato nella pianificazione economica dal lavoro legislativo. Al contempo questo rivela un sempre maggiore condizionamento in materia dall’agenda del grande capitale finanziario europeo e italiano. Una previsione di questo tipo si pone sulla scia delle diverse raccomandazioni contenute nel memoriale della JP Morgan, consigli licenziati ben prima che Renzi diventasse primo ministro nel 2014 e che indica un preciso assetto in tal senso del suo Governo. Un segnale inequivocabile di accettazione dei mercati delle politiche renziane è, nonostante un peggioramento delle condizioni economiche reali negli ultimi anni, il livello minimo registrato per un indicatore particolarmente al centro del dibattito nel corso del 2011: lo SPREAD.

In sostanza è una manovra estremamente accentratrice che svuota le autonomie locali di veri poteri e competenze, ma sulle quali si influisce pesantemente, al contrario, con meccanismi come pareggio di bilancio. Crea, di fatto, un Senato di nominati secondo le esigenze del governo e non lo “abolisce” in funzione di un monocameralismo che in linea teorica potrebbe essere con i dovuti meccanismi meno centralista, paradossalmente, di una doppia Camera dove, però, il Senato rappresenta lo scendiletto del Governo italiano pro tempore.

Emblematico è come la Riforma influisce sulla deliberazione dello stato di guerra (art. 78 Cost) – “La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari”; e di fatto con un Senato non più elettivo e ristretto, con 316 parlamentari si può deliberare lo stato di guerra. A riprova della pericolosità della questione, un emendamento in proposito era stato presentato proprio da un deputato del Partito Democratico (Galli) con l’ipotesi di portare la maggioranza necessaria per deliberare lo stato di guerra da assoluta (50%) a rinforzata (66%).

“È assurdo parlare di torsione autoritaria. Qui stiamo facendo una rivoluzione che è la rivoluzione del buon senso: meno senatori, meno gente che vive di politica” (Matteo Renzi, 2014).

Il ddl Boschi, personalità che non riveste certo alcuna autorevolezza in campo giuridico e costituzionale, mina seriamente gli istituti di democrazia diretta e, combinato alla legge elettorale, fa sì che il Governo diventi il vero e unico titolare del potere legislativo nonché di quello esecutivo e il fatto che un unico organo dello Stato possa detenere de facto due dei tre poteri. Questi sono i colpi decisivi con i quali si avvia un processo di disarticolazione negli ultimi residui di democrazia formale. Questo schiaccia in prospettiva ancora di più le condizioni reali in cui versa la società sarda, minacciandone e pregiudicandone a lungo termine qualsiasi processo di emancipazione sociale e nazionale.

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