Master and Back. Aspetti tributari. (Prima parte generale)

Capitolo 6: Aspetti tributari.

Paragrafo 5.1: Cofinanziamento europeo e status di beneficiario.

meBUn aspetto particolarmente delicato dell’attuazione di un programma pubblico che preveda erogazioni di borse di studio è il suo eventuale risvolto tributario, che riguarda in primo luogo i beneficiari della policy e al contempo coinvolge, oltre l’amministrazione finanziaria creditrice, le aziende pubbliche o private chiamate a pagare le imposte sul proprio reddito oppure ad assolvere la funzione di sostituto d’imposta.

Nel caso del programma Master and Back le problematiche fiscali riguardano la tassazione applicata sulle somme dei voucher formativi e delle borse di rientro. I problemi emersi si sono presentati per due ordini di ragioni. Il primo riguarda il fatto che parte del finanziamento ha origine comunitaria e questo ha conseguenze ai fini della definizione dell’imponibile fiscale delle borse e dunque sull’ammontare netto delle stesse. Il secondo deriva dalle scelte effettuate dalla RAS per quanto riguarda i tempi e le modalità di erogazione. Come è noto, il cumulo di redditi a tutti gli effetti riferibili a più annualità ha come ovvia conseguenza, a fronte di un’imposta progressiva, un effetto negativo sugli importi dei redditi netti. Nelle prossime pagine verranno illustrati questi due punti critici del Master and Back.

Il fatto che nel programma vi siano più finanziatori pone alcune difficoltà in termini di regime fiscale al quale assoggettare gli importi corrisposti e applicare eventuali trattenute previste dalla legislazione vigente. Infatti, in materia intervengono legislazioni e attività regolamentari da due diversi livelli istituzionali: statale ed europeo.

Una premessa riguarda gli importi dei voucher che formano la base imponibile da assoggettare a tassazione. Questi variano se si guarda al ciclo di programmazione europea 2000-2006 oppure a quello 2007-2013, in quanto cambiano le percentuali di cofinanziamento (134) e, oltretutto, aspetto comune ad entrambe i cicli di programmazione, è diversa l’incidenza con la quale i fondi provenienti da U.E., Stato italiano e RAS finanziano ogni singola borsa di studio nel momento in cui questa viene erogata (135).

La questione verte sul fatto che, secondo gli studenti beneficiari del finanziamento, vi è stato un prelievo indebito effettuato sulla parte del contributo finanziato dall’Unione Europea. La decurtazione a titolo di acconto Irpef è avvenuta ad opera della Regione Sardegna, in particolare da parte dell’Agenzia Regionale per il Lavoro. In seguito queste somme sono state versate all’amministrazione finanziaria da parte della RAS operando in qualità di sostituto di imposta. Si tratta di importi che oscillano tra i 1.100 e i 1.500 euro all’anno.
Sul fatto che gli importi di origine comunitaria debbano essere soggetti o meno a tassazione vi sono varie scuole di pensiero e opinioni differenti in merito, le quali derivano, a loro volta, da una differente interpretazione della normativa di riferimento. Nelle pagine che seguono si darà conto dell’evoluzione recente della giurisprudenza in merito e del contenzioso. La RAS ha seguito certamente la strada meno favorevole per i borsisti, propendendo sempre per una tassazione della parte del contributo di origine comunitaria.

Il punto di partenza per analizzare la vicenda è l’art. 80 del Regolamento CE n° 1083/2006 dell’11 luglio 2006, in merito all’integrità dei pagamenti da effettuare nei confronti dei beneficiari, che recita quanto segue.

Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari“.

Alla luce dell’articolo richiamato, nel momento in cui si individua la figura del beneficiario del programma, si dovrebbe riuscire a valutare se l’imposizione fiscale sia corretta o meno. La problematica, però, si riferisce proprio a chi si debba intendere come beneficiario dei voucher formativi, in quanto la definizione dello status di beneficiario contenuta nel Regolamento CE n° 1083/2006 non è chiara e presta il fianco a differenti interpretazioni. Il contenzioso che nasce sulle somme prelevate non verte tanto sulla legittimità del prelievo in se ma piuttosto il discorso si sposta a monte, ovvero sulla nozione di beneficiario dell’intervento. Proprio per questo motivo, alla luce del contenuto prettamente letterale dell’art. 80, in occasione delle rimostranze degli studenti e alle interrogazioni in Consiglio Regionale, l’Agenzia Regionale per il Lavoro non ha criticato il merito dell’articolo, piuttosto chiaro, quanto piuttosto la sua applicazione in questo caso specifico, spostando l’attenzione – nei comunicati del 5 agosto e 14 ottobre 2010 – su chi si debba intendere come beneficiario e non sulla pertinenza del pagamento integrale da assicurare.

A tal proposito, lo stesso regolamento CE, all’art. 2 comma 4, definisce come beneficiario “un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all’articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l’aiuto pubblico“.

L’Agenzia, poggiandosi sul contenuto dell’art. 2, ha più volte dichiarato: “appare quindi chiaro che, nel caso di operazioni a titolarità regionale, come il caso del Master and Back, deve considerarsi beneficiario l’Agenzia regionale per il lavoro, alla quale, infatti, i fondi vengono trasferiti dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013 integralmente, vale a dire senza che sia operata alcuna ritenuta o trattenuta“.

In pratica, secondo questa interpretazione, beneficiario del programma Master and Back risulterebbe l’Agenzia Regionale per il Lavoro e non gli studenti borsisti. In questo modo non vi sarebbe nessuna irregolarità data l’integrità degli importi che l’Autorità di Gestione del POR ha trasferito in capo all’Agenzia medesima. L’Agenzia stessa ammette – sarebbe del resto innegabile – l’avvenuta trattenuta dalle somme ispirata dal Regolamento n° 1083/2006, ma rivendica l’operazione come perfettamente legittima in quanto operata solo ad un livello successivo rispetto a quello che ha riguardato i rapporti tra l’Autorità di Gestione del POR e l’Agenzia stessa. Così facendo gli studenti non rientrano nell’insieme dei beneficiari del programma e vengono ritenuti – ed è qui che risiede il cuore del contenzioso – meri destinatari del Master and Back.
Nel novembre 2010, l’Agenzia Regionale per il Lavoro ha inviato un’interpellanza all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sardegna, Ufficio Consulenza – “chiedendo di conoscere se le somme imponibili corrisposte ai giovani partecipanti al programma siano da assimilare a redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) del TUIR e del D.P.R. 600/1973 e se alle stesse, conseguentemente, debba essere applicata una ritenuta d’acconto”.

Chiede inoltre se dette somme vadano incluse nella base imponibile per il conseguente assoggettamento ad imposizione progressiva in base alle disposizione del TUIR (136)”

Nel parere dato, l’Agenzia delle Entrate cita, oltre all’art. 50, comma 1, lett c) del TUIR, l’art 80 del Regolamento n. 1083/2006 e l’art. 2, comma 4, del medesimo regolamento. In una prima parte del parere dato, l’Agenzia delle Entrate si concentra sull’art. 2, affermando che “il tenore letterale della norma sembra escludere che possa essere considerato beneficiario una persona fisica”.

L’aspetto interessante di questa affermazione è che l’Agenzia delle Entrate individua i motivi dell’esclusione delle persone fisiche dal novero dei beneficiari”nelle esigenze di monitoraggio sull’utilizzo dei fondi comunitari da parte della Commissione UE, la quale ha in tal modo un numero limitato di soggetti da sottoporre a controllo”.

(segue seconda parte).

Note (134-136).

– 134. Per il periodo 2000-2006 si fa riferimento alle tabelle finanziarie contenute nella decisione della Commissione del 30-IV-2007 C (2007) 1991, che modificava la decisione C (2000) 2359, recante approvazione del programma operativo “Sardegna” per gli interventi strutturali comunitari a titolo dell’Obiettivo 1 in Italia. Dalle tabelle finanziarie si desumono le percentuali di partecipazione al P.O.R. – FSE da parte di Unione Europea, Stato Centrale e RAS, in relazione all’Asse Prioritario IV nell’ambito del quale viene realizzato il Master and Back. Il totale delle risorse pubbliche presenti nel FSE per l’Asse Prioritario IV è pari a 64.150.000 euro, di cui: 32.075.000 a partecipazione comunitaria (50%), 22.452.400 a partecipazione nazionale centrale (35%) e 9.622.600 a partecipazione regionale (15%). Per il ciclo 2007-2013 le risorse provengono per il 40% da fondi europei, il 48% risorse statali e il 12% risorse regionali.
-135. Non necessariamente ogni singolo voucher formativo deve essere cofinanziato sempre con le medesime percentuali in relazione ai tre livelli dai quali provengono le risorse. Può capitare infatti che il pagamento di un lotto di borse di studio venga approvato, ad esempio, con un finanziamento europeo del 70% anziché del 50%, a seconda delle disponibilità contingenti, mentre in altre situazioni potrebbero prevalere le risorse regionali nonostante queste, complessivamente, siano nettamente inferiori a quelle europee ed italiane.
– 136. Interpello 921-147/2010 – Prot. n. 921-19007/2011. A questo ha poi fatto seguito la documentazione integrativa il 16/05/2011.

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